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LEGGE COSTITUZIONALE 6 marzo 1992, n. 1

Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto.

note: Entrata in vigore della legge: 24/3/1992
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  24-3-1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la

maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI


AVVERTENZA:
La preventiva pubblicazione del testo della presente legge costituzionale, prevista dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1991.