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LEGGE COSTITUZIONALE 12 aprile 1989, n. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta.

note: Entrata in vigore della legge: 14/4/1989
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  14-4-1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello statuto della regione siciliana, già sostituiti dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti: "L'assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorrre dalla data delle elezioni.
Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.
I deputati regionali rappresentano l'intera regione".
AVVERTENZA:
La preventiva pubblicazione del testo della presente legge costituzionale, prevista dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 1989.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dall'art. 3 dello statuto della regione siciliana (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 (Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia) e da ultimo modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3. - L'assemblea regionale è costituita di novanta deputati eletti nella regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.
L'assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.
I deputati regionali rappresentano l'intera regione.
La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.
I deputati regionali rappresentano l'intera regione".