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LEGGE COSTITUZIONALE 16 gennaio 1989, n. 1

Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

note: Entrata in vigore della legge: 18/01/1989
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Testo in vigore dal:  18-1-1989

Art. 11

1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.
2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.