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LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1989)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  29-3-1953

Art. 2



Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.
Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare.