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DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 1998, n. 60

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-4-1998
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  11-4-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa;
Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Campania e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al predetto comma 5;
Sentite le regioni inadempienti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, tutte le funzioni amministrative conferite da detto decreto legislativo alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Molise, Campania e Calabria sono esercitate dalle province, fatta eccezione per le funzioni riservate alla competenza delle regioni e dei comuni ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Le regioni, oltre i generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, nonché di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri, esercitano le funzioni concernenti:
a) concorso alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione;
c) ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione a livello regionale;
d) tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale.
3. I comuni esercitano le funzioni concernenti:
a) la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
b) la certificazione della qualifica di operatore agrituristico, nonché degli interventi relativi alla attività agrituristica in ambito locale;
c) gli interventi relativi all'irrigazione e alle infrastrutture rurali in ambito esclusivamente locale;
d) gli interventi per l'educazione alimentare.
4. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono di competenza delle comunità montane allorché essi siano strumentali o strettamente connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti alle comunità medesime da legge dello Stato o delle regioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 5 giugno 1997.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, supplemento ordinario n. 63.
- Il comma 5 dell'art. 4 della legge n. 59/1997, è il seguente:
"5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n, 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), così recita:
"Art. 3 (Rapporti tra regioni ed enti locali). - 1.
Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e proviciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economicosociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socioeconomica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresì con norme di carattere generale modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 ed i programmi regionali ove esistenti".
- Per il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 59/1997, si veda in note alle premesse.
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è citato nelle note alle premesse.