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LEGGE 12 giugno 1990, n. 146

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2018)
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  29-6-1990

Art. 5

1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.