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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  28-2-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al
((31 luglio 2023))
. Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermo restando il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis) è inserito il seguente:
"4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente";
b) all'articolo 38:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU";
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante".
1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "entro il 31 dicembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";
b) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023".
1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021")).
2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2022».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022».
4. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidità delle imprese appaltatrici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:
1) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello; in relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione";
b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: "di cui 160.000 milioni di euro" e le parole: "50.000 milioni di euro riferiti" sono soppresse.
4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:
"m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali".
5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
"d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa".
5-bis. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e le certificazioni dei sostituti d'imposta, dopo il comma 6-quinquies è inserito il seguente:
"6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies".
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 574, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
b) al comma 992, le parole: "possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale" sono sostituite dalle seguenti: "possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale";
c) il comma 994 è sostituito dal seguente:
"994. Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale".
5-quater. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e del collegio dei revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo termine di cinque anni previsto dal comma 1-ter dell'articolo 259 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
5-sexies. Al terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021».
5-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
5-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2024».
5-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 140, secondo periodo, le parole: «15 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2022";
b) al comma 141, ultimo periodo, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
5-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 565, primo periodo, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022»;
b) al comma 767, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
5-undecies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2022".
5-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 71 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente:
"2022".
5-terdecies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività";
b) all'articolo 9-ter, comma 2, le parole: "all'International Accounting Standards Board (IASB)" sono sostituite dalle seguenti: "alla IFRS Foundation".
5-quaterdecies. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
5-quinquiesdecies. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo".
5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.
5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies.
5-duodevicies. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448";
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
6. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2022, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle relative attività.
Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 201 è inserito il seguente:
"201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".
6-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la parola: "centotrenta" è sostituita dalla seguente: "centotrentacinque";
b) al comma 7, lettera b), le parole: "tecnico-economica" sono soppresse.
6-quater. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.
6-quinquies. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.
6-sexies. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
6-septies. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".
6-octies. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021, è resa entro il 31 maggio 2022.