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DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (21G00211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3 (in G.U. 25/01/2022, n. 19).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/2022)
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Testo in vigore dal:  26-1-2022
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Art. 2-bis

(( (Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni) ))
((
1. L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato
))