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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  12-8-2017

Art. 2

Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il funzionamento del Registro nazionale aiuti definendo le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti de minimis, e agli aiuti SIEG nonché i criteri per l'interoperabilità con i registri SIAN e SIPA e per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il presente regolamento individua, altresì, in conformità con le pertinenti norme europee, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dell'effettuazione dei controlli propedeutici alla concessione ed erogazione degli aiuti, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.
Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.:
«2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis" contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.».