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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012, n. 262

Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici. (13G00054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2013
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Testo in vigore dal:  9-3-2013

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 relativo alla «Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1999, n. 241 recante «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»;
Visto l'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente le modalità di co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2001, recante «Indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10 dell'articolo 145 della Legge Finanziaria per il 2001»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 30, comma 9, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c), e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;
Visto l'articolo 7 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e in particolare i commi 1 e 3, con cui si dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sia integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalità di selezione dei componenti degli Organismi di valutazione, che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalità;
Considerato che in attuazione del citato articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, non è stato sinora emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, essendo state adottate le citate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001;
Ritenuto opportuno riordinare le disposizioni normative in una sola fonte, in coerenza con la disposizione primaria di cui al citato articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'articolo 1 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che delimita il campo di applicazione della norma alle attività di valutazione poste in essere dai Ministeri;
Considerato che i Ministeri devono assicurare piena autonomia e indipendenza agli Organismi di valutazione per consentire un efficace svolgimento delle funzioni valutative cui essi sono preposti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Funzione dei nuclei di valutazione
1. I Nuclei di Valutazione istituiti all'interno delle Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, garantiscono il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici.
2. I Nuclei di cui al comma 1 assicurano, altresì:
a) il supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi promossi e attuati da ogni singola amministrazione;
b) una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
«Art. 1 (Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici ;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica
3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.
5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».
- Si riporta il testo dell'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001):
«Art. 145 (Omissis). - 10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto art. 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni:
«Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente). - (Omissis).
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;
d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;
g ) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 2001, n. 106, S.O..
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c), e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche):
«Art. 7 (Organismi indipendenti di valutazione). - 1. I Ministeri individuano gli organismi responsabili delle attività di valutazione di cui al presente decreto, di seguito "Organismi", nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
(Omissis).
3. Per le finalità di cui al presente articolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalità di selezione dei componenti degli Organismi che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalità.
Qualora occorra integrare le professionalità degli Organismi, si ricorre prioritariamente a valutatori interni ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni, limitando il ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche):
«Art. 1 (Campo di applicazione e finalità). - 1. I Ministeri sono tenuti a svolgere le attività di valutazione ex ante ed ex post di cui al presente decreto al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di seguito "opere pubbliche", a valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente.
2. Le predette attività di valutazione sono obbligatorie per le opere finanziate a valere sulle risorse iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero oggetto di trasferimento da parte degli stessi a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, in forza di specifica delega. Le predette attività sono altresì obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), vedasi nelle note alle premesse.