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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 gennaio 2011, n. 19

Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2011
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vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-3-2011

Art. 6

Formazione per il primo soccorso
1. Il datore di lavoro provvede, con cadenza triennale, alla formazione del personale che impiega nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 al fine di fornire adeguate informazioni sulle procedure di richiesta di pronto soccorso, sulle tecniche di primo intervento sanitario e sull'uso dei presidi contenuti nel pacchetto di medicazione. La formazione ha altresì il fine di consentire l'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle nozioni di base utili per riconoscere i sintomi di una emergenza sanitaria e per attivare la richiesta di pronto soccorso. Il corso di formazione è organizzato in via preventiva rispetto all'impiego del predetto personale.
2. Il corso di formazione ha durata non inferiore a sei ore ed è svolto da personale medico nonché, per le parti del programma relative alle procedure, da personale esperto dell'ambito ferroviario, secondo il programma indicato nell'allegato 1. Per il personale di macchina e viaggiante il corso di formazione ha durata non inferiore a otto ore per consentire un maggiore approfondimento relativamente ai punti 1 e 2 del programma del corso.
3. Sono fatti salvi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, purché la durata degli stessi non sia inferiore alle quattro ore e si siano svolti sugli argomenti di cui all'allegato 1.