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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 gennaio 2011, n. 19

Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2011
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Testo in vigore dal:  26-3-2011

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E TRASPORTI
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»;
Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;
Visto l'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti ministeriali» la definizione delle «modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 ottobre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2010, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;

Adottano

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità
1. In attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento definisce le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 S.O.
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.»