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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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vigente al 19/04/2024
  • Articoli
  • TITOLO I

    PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • TITOLO II

    MISURAZIONE, VALUTAZIONE
    E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE


    CAPO I

    Disposizioni generali
  • 2
  • 3
  • CAPO II

    Il ciclo di gestione della performance
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • CAPO III

    Trasparenza e rendicontazione della performance
  • 11
  • CAPO IV

    Soggetti del processo di misurazione e valutazione
    della
    performance
  • 12
  • 13
  • 14
  • 14 bis
  • 15
  • 16
  • TITOLO III

    MERITO E PREMI


    CAPO I

    Disposizioni generali
  • 17
  • 18
  • 19
  • 19 bis
  • CAPO II

    Premi
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • CAPO III

    Norme finali, transitorie e abrogazioni
  • 29
  • 30
  • 31
  • TITOLO IV

    NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE
    DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


    CAPO I

    Principi generali
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • CAPO II

    Dirigenza pubblica
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • CAPO III

    Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • CAPO IV

    Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • CAPO V

    Sanzioni disciplinari e responsabilità
    dei dipendenti pubblici
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • TITOLO V

    NORME FINALI E TRANSITORIE
  • 74
Testo in vigore dal:  22-6-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74))
.
((
2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.
))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74))
.