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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 ottobre 2007, n. 238

Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2008)
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Testo in vigore dal:  3-1-2008

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante «Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, concernente «Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti» e, in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, relativo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante «Interventi nel settore dei trasporti» e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative a funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1990, «Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti»;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 7 marzo 2002 con il quale sono state individuate le posizioni funzionali di livello dirigenziale non generale, nonché i relativi compiti da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2003, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2006, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio», che apporta alcune modifiche al decreto 8 agosto 2003 citato;
Visto l'annesso 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, di seguito denominato «annesso ICAO»;
Visto il Doc. 9137 - AN 898 e il Doc. 9261 - AN 903 dell'ICAO;
Visto il Volume II dell'Annesso ICAO inerente gli eliporti, in vigore dal 15 novembre 1990;
Visto il regolamento ENAC, edizione 2 del 1° marzo 2004 recante «Norme operative per il servizio medico d'emergenza con elicotteri»;
Considerata la necessità di aggiornare il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, citato;
Sentito il Ministero dei trasporti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 maggio 2006 e del 9 luglio 2007;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21-21/A-151 (07003223) in data 1° ottobre 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini antincendio si definisce:
a) eliporto: area idonea alla partenza e all'approdo di elicotteri, conforme alle prescrizioni di cui all'annesso 14 ICAO - Volume II;
b) aviosuperficie: area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, diversa dall'aeroporto, non appartenente al demanio aeronautico, disciplinata da norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni, come riportato dall'articolo 1 del decreto 1° febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'articolo 701 del Nuovo codice della navigazione;
c) elisuperficie: aviosuperficie destinata ad uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto;
d) elisuperficie in elevazione: elisuperficie posta su struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno o del mare, se trattasi di piattaforma fissa in acqua;
e) tempo di risposta: tempo intercorrente tra la chiamata iniziale ricevuta dal servizio di soccorso e lotta antincendio ed il primo intervento effettivo sul luogo dell'incidente da parte del servizio di assistenza antincendio e soccorso;
f) lunghezza fuori tutto: massima lunghezza fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;
g) assistenza antincendio e soccorso: presenza di dotazioni antincendio e personale addetto pronto ad intervenire in occasione di movimenti aerei;
h) movimento aereo: un atterraggio o un decollo di elicotteri.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 23 dicembre 1980, n. 930, reca: «Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1981, n. 7.
- Il testo dell'art. 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 384 (Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti), è il seguente:
«Art. 4. - 1. Le abilitazioni di cui all'art. 3 della citata legge n. 930 del 1980 sono rilasciate dal servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 1985, le modalità di pagamento delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni e integrazioni, possono prevedere l'accorpamento semestrale o annuale dei pagamenti medesimi.
Fino all'adozione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, l'entità del deposito provvisorio, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 e all'art. 6 della citata legge n. 966 del 1965, è commisurata alle prestazioni effettuate nel semestre o nell'anno precedente.
3. Le disposizioni tecniche di cui al quarto comma dell'art. 687 del codice della navigazione, per quanto concerne il servizio antincendi negli aeroporti, sono emanate con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei trasporti.».
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 7, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 (Interventi nel settore dei trasporti), è il seguente:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di elisuperfici). - 1.
In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alla disciplina delle aviosuperfici ed elisuperfici, le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1990, n. 121, non si applicano alle elisuperfici a livello del suolo.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1990, n. 121, continuano ad applicarsi alle elisuperfici in elevazione, nonché a quelle a livello del suolo nelle quali si svolgono attività di trasporto pubblico passeggeri di linea, a quelle a servizio di strutture ospedaliere ed a quelle comunque destinate ad attività sanitarie e di soccorso.».
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, reca: «Riassetto delle disposizioni relative a funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001, n. 258.
- Il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti».
- Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, reca: «Approvazione della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, recante: «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio», è il seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Per "aviosuperficie" si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.
2. Per "elisuperficie" si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.
3. Per "idrosuperficie" si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.
4. Per "aviosuperficie in pendenza (AP)" si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due percento.
5. Per "aviosuperficie non in pendenza (ANP)" si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento.
6. Per "elisuperficie in elevazione" si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno.».
- Il testo dell'art. 701 del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265), è il seguente:
«Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza.».