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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 27 gennaio 2005, n. 54

Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/5/2005
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  4-5-2005

Art. 6

Ravvedimento
1. In caso di violazione non ancora constatata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione è ridotta:
a) ad un ottavo della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1;
b) ad un quinto della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le violazioni non constatate, relative all'omesso versamento del diritto annuale di competenza degli anni 2001 e 2002, il termine per il ravvedimento di cui al comma 1, lettera b), scade il 20 luglio 2005.
3. Il pagamento della sanzione, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati sul diritto a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, devono essere eseguiti contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale.
4. Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione contestuale di tutti i versamenti, di cui al comma 3.
5. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.».