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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 aprile 2004, n. 174

Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2005)
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  • Disposizioni applicabili ai materiali costituenti
    le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Disposizioni abrogate
  • 9
  • Allegati
Testo in vigore dal:  23-8-2005
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concernente l'attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
Rilevato che l'articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 31 del 2001 individua le competenze statali per l'emanazione di prescrizioni tecniche per la tutela preventiva delle acque destinate al consumo umano;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 12 luglio 2000;
Visto l'articolo 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986, recanti "Compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 20 maggio e del 26 agosto 2002;
Vista la direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2003, n. 100.1/1053-G/3312;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni riportate nel testo.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 14 vicies-bis, comma 1)che il termine indicato al presente articolo 1, è prorogato di due anni.