stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 febbraio 2003, n. 90

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

nascondi
Testo in vigore dal:  9-5-2003

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 percento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto del piano della sicurezza della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori;
Visto in particolare l'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni il quale prevede che l'Amministrazione della difesa in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione;
Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente il regolamento per i lavori del genio militare;
Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni recante approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92/57 CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto il 24 ottobre 2001 in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;
Considerato che il Consiglio centrale della rappresentanza militare non ha espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota protocollo n. 8/59907/D.VIII6 dell'11 dicembre 2002);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) responsabile del procedimento o responsabili dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ufficiali del genio nominati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il responsabile del procedimento della fase di affidamento può essere un ufficiale, un dirigente o un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa.
I responsabili del procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione sono anche, nell'ambito delle rispettive fasi, responsabili dei lavori ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
b) coordinatori per la sicurezza i soggetti nominati dal responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
c) progettisti i soggetti nominati dal responsabile del procedimento, appartenenti ai ruoli tecnici ed in possesso del titolo di studio adeguato alla tipologia dell'intervento da progettare ed all'incarico singolarmente assegnato;
d) direttore dei lavori e assistenti, i soggetti designati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dell'articolo 1 e dell'articolo 56 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive modificazioni;
e) collaudatori i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dell'articolo 81 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 812.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei criteri del Presidente della Republica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si trascrive il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41:
"1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è richiamato nella nota al titolo.
- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
"2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.".
- Il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, reca "Regolamento per i lavori del Genio militare.".
- La legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni reca: "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1949, n. 90.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214.".
- Si trascrivono i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati Gazzetta Ufficiale.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è riportato nelle note alle premesse.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"; è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223.
- Si trascrive il testo dell'art. 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
"1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.".
- Si trascrive il testo degli artt. 1 e 56 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, richiamato nelle note alle premesse:
"Art. 1. - È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento sui lavori del Genio militare visto, d'ordine Nostro, dal Ministro segretario di Stato per la guerra.".
"Art. 56. (Funzionari incaricati della contabilità dei lavori ad impresa). - Di regola la contabilità dei lavori ad impresa viene affidata ai ragionieri geometri del Genio militare. In via eccezionale può affidarsi ad ufficiali del Genio o ad altri funzionari, dal capo dell'ufficio esecutivo, in seguito ad autorizzazione motivata scritta del competente comando del Genio da allegarsi poi alla contabilità.".
- Si trascrive il testo dell'art. 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, riportata nelle note alle premesse:
"4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare.".
- Si trascrive il testo dell'art. 81 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, riportato nelle note alle premesse:
"Art. 81. [A chi è dovoluto il collaudo dei lavori (vedi art. 1 del D.P.R. in data 3 settembre 1949, n. 383, pag. 162)]. - Ai comandanti del genio è dovoluto il collaudo di tutti i lavori del genio militare nel territorio di loro competenza, tanto se eseguiti ad impresa quanto se eseguiti ad economia (in amministrazione, a cottimo o con le truppe).
La designazione del collaudatore è fatta invece dal Ministero della guerra:
a) nei casi di prolungata assenza del comandante del genio titolare; ed in questi casi la designazione deve essere provocata in tempo utile da chi fa le veci del titolare;
b) nei casi speciali in cui, a giudizio del Ministero stesso, il comandante del genio abbia avuto diretta ingerenza nella condotta dei lavori.
Ciascun comando del genio, per i lavori del proprio territorio, può però delegare lo stesso capo dell'ufficio esecutivo a compiere il collaudo od autorizzarlo ad ometterlo quando si tratti di lavori di mantenimento eseguiti ad economia (in amministrazione). Può provvedere personalmente o delegare ufficiali dipendenti (di grado non inferiore a quello del capo dell'ufficio esecutivo a cui furono affidati i lavori e che non abbiano avuto la sorveglianza o la direzione dei medesimi) al collaudo di lavori ad impresa di importo complessivo non superiore a L. 40.000; se l'importo dei lavori non supera le 10.000 lire può autorizzare l'omissione del collaudo.
Quando, ai sensi del comma precedente, il collaudo venga omesso, il conto finale sarà munito dal capo dell'ufficio esecutivo di una dichiarazione di buona esecuzione conforme al Mod. 33.".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 812, recante: "Indennità agli uffici generale ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1965, n. 180: "Art. 1. - Gli ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva provenienti dall'Arma dei genio, i colonnelli del Genio dell'ausiliaria e della riserva, i generali e i colonnelli dell'ausiliaria e della riserva del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (categoria edili) possono essere incaricati, nella posizione di congedo, del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico.
Ai predetti ufficiali è corrisposto, per l'espletamento di ogni incarico, un numero di regola non superiore ad otto di compensi unitari nella misura stabilita al successivo art. 2. Tale numero è determinato dal Ministero, su parere del capo del servizio che ha conferito l'incarico stesso tenendo conto del tempo impiegato nel lavoro da tavolo per la compilazione delle relazioni sui rilievi eseguiti e dei certificati di collaudo, per la revisione contabile e per gli altri incombenti.
Qualora gli incarichi di collaudo dovessero richiedere un eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche contabili, per la quantità e complessità delle riserve o per altre cause accertate, può essere attribuito al collaudatore, in via eccezionale e su parere del direttore generale del Genio, o del Genio per i lavori militari della marina o del Demanio aeronautico, un numero maggiore di compensi unitari.
Nel caso che in dipendenza degli incarichi suindicati debbano recarsi fuori del comune di loro abituale residenza, gli ufficiali predetti, oltre al trattamento economico di missine previsto per i pari grado in servizio permanente, hanno diritto ad un compenso unitario di cui al successivo art. 2 per ogni giorno o frazione di giorno trascorsi fuori dalla residenza abituale strettamente indispensabili all'espletamento dell'incarico.
Il numero complessivo dei compensi che può essere attribuito mensilmente a ciascun collaudatore non superare le sessanta unità.".