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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  31-3-2015
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Art. 43

(Annotazioni)
1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio
((nato fuori del matrimonio))
, fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, è annotata nell'atto di nascita.
2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto è ricevuto, l'ufficiale dello stato civile trasmette copia dell'atto di riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata dichiarata la nascita.