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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2000, n. 412

Regolamento recante disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici.

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Testo in vigore dal:  31-1-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il regolamento generale di attuazione di cui al citato articolo 3 della legge n. 109 del 1994, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2000;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 20 del 29 marzo 1999;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 123/99 espresso dall'adunanza generale del 12 luglio 1999;
Acquisito in data 23 settembre 1999, il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi rispettivamente in data 10 novembre 1999 e 24 novembre 1999;
Vista la delibera della Corte dei conti, Sezione controllo I Collegio, n. 40/2000, adottata nell'adunanza del 30 marzo 2000, con la quale il regolamento generale è stato ammesso al visto ed alla conseguente registrazione, con l'esclusione degli articoli 52 e 75;
Considerato che vi era urgenza a dar corso alla pubblicazione dell'intero regolamento in relazione alle vive attese delle amministrazioni pubbliche nonché degli operatori del settore e che le norme non ammesse a registrazione regolavano le cause di esclusione dalle gare nei servizi attinenti alla architettura ed all'ingegneria e negli appalti e concessioni di lavori pubblici per le quali l'applicazione diretta della disciplina comunitaria poteva momentaneamente supplire, in attesa di una più approfondita valutazione del portato della pronuncia dell'organo di controllo;
Considerato quindi che si ritiene possibile dare attuazione alla delibera n. 40/2000, della Corte dei conti, emanando un provvedimento che adegua il testo degli articoli 52 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle osservazioni espresse nella predetta delibera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente:
"Art. 52.
Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi.
2. (Comma non ammesso al "Visto della Corte dei conti).".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizipni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi (93) ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onoreficenze della Repubblica".
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni recante: "legge quadro in materia di lavori pubblici" è pubblicata nel supplemento ordinario n. 180/L alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234.
- Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 3 (Delegificazione). - 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali fra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione al sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia, e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1, che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specfiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
i) abrogata;
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
n) abrogata;
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualficazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1o gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della dfesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" è pubblicato nel supplemento ordinario n. 66/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000".
Note all'art. 1:
- Nel presente decreto la denominazione "Legge" deve intendersi come la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni come sancito dall'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge è il seguente:
"Art. 17. - 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
a)-c) (Omissis);
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili".