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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 2000, n. 77

Regolamento concernente le modalità di partecipazione delle regioni, delle province e dei comuni all'attivita di controllo e rettifica delle dichiarazioni, all'attività di accertamento e di riscossione, nonchè del relativo contenzioso dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

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Testo in vigore dal:  1-4-2000

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le disposizioni contenute nel titolo I del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446, recanti l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita produttive;
Visto in particolare l'articolo 24 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che in materia di poteri alle regioni prevede:
a) al comma 1, che le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni dell'articolo 19, nonché degli articoli da 21 a 23 e da 32 a 35;
b) al comma 2, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, all'attuazione delle disposizioni del predetto titolo I in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) al comma 6, che le leggi di cui ai commi 1 e 2, non possono avere effetto anteriore al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2000;
Visto altresì l'articolo 25 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recante la disciplina transitoria da applicare fino a quando non avranno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, il quale prevede che le regioni, le province ed i comuni partecipano alle attività di controllo e rettifica della dichiarazione di accertamento e di riscossione, nonché a quelle che ineriscono al relativo contenzioso, concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive, segnalando elementi e notizie utili e collaborando, eventualmente tramite apposite commissioni paritetiche, con osservazioni e proposte, alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'amministrazione finanziaria;
Considerato che il comma 2 del citato articolo 25 prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di partecipazione delle regioni, delle province e dei comuni alle attività indicate nello stesso articolo 25 e possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento;
Ritenuta l'opportunità di istituire, presso ciascuna Direzione regionale delle entrate e presso la Direzioni delle entrate per le province antonome di Trento e di Bolzano una Commissione paritetica;
Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 23 settembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-230/UCL del 10 gennaio 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. È istituita, presso ciascuna direzione regionale delle entrate e presso le direzioni delle entrate delle province autonome di Trento e Bolzano, una commissione paritetica per la stesura di programmi di accertamento in materia di imposta regionale sulle attività produttive.
2. La commissione paritetica di cui al comma 1 predispone specifici programmi di accertamento per gli uffici dell'amministrazione finanziaria, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale e degli obiettivi strategici definiti dal Ministero delle finanze.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la commissione paritetica si avvale anche degli elementi e delle notizie utili, nonché delle osservazioni e delle proposte, che le province ed i comuni possono segnalare e formulare ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):
"Art. 25 (Disciplina temporanea). - 1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per le attività di controllo e rettifica della dichiarazione per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Le regioni, le provincie, e i comuni partecipano all'attività di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo, con osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Le modalità di attuazione di questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento".
Note alle premesse:
- Per il titolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vedasi in nota al titolo.
- Per il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 446 del 1997, vedasi in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono toccare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vedasi in nota al titolo.