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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 10 febbraio 2000, n. 101

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro.

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Testo in vigore dal:  12-5-2000

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante "Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali";
Considerato che l'articolo 1 della citata legge 15 dicembre 1998, n. 444, ha modificato l'articolo 4 del citato decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, in particolare estendendo la possibilità di utilizzazione del conto speciale istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2, della legge 14 agosto 1971, n. 819, anche alla erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità indicate dalla medesima legge;
Ritenuto di dover conseguentemente adeguare, in ragione delle modifiche normative sopravvenute, le norme relative al finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili adibiti stabilmente a teatro, di cui al citato decreto n. 516 del 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 156 del 14 gennaio 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione):
"Art. 4. - 1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità di cui al comma 1. (Le modalità ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo).
3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel fondo d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni nell'ambito del fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione, ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1998, n. 61.
- La legge 15 dicembre 1998, n. 444 (Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1998, n. 299.
- Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, vedasi nelle note alle premesse.
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, vedasi nelle note alle premesse.