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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 luglio 1999, n. 314

Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità) al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-09-1999
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Testo in vigore dal:  11-3-2000

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
e con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;
Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 1988, n. 126, concernente il regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi;
Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva n. 93/68/CEE;
Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo firmato dagli Stati AELS (EFTA) a Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato, unitamente al protocollo di adattamento di detto accordo, con legge 28 luglio 1993, n. 300;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 28 maggio 1998 ai sensi dell'articolo 8, della direttiva n. 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva n. 94/10/CE;
Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 2 febbraio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I cementi di cui all'articolo 1, lettere a) e c), della legge 26 maggio 1965, n. 595, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, sono controllati e certificati secondo le procedure di cui agli allegati 1, 2 e 3.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del requisito essenziale n. 1 "Resistenza meccanica e stabilità" di cui all'allegato A (Requisiti essenziali ai quali debbono rispondere le opere) al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti di costruzione), è il seguente:
"Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6 "Attestato di conformità", comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (vedi nota al titolo), è il seguente:
"Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformità".
- Il testo dell'art. 8 "Organismi interessati all'attestato di conformità", comma 7, sempre del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, è il seguente:
"Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595".
- Il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei cementi idraulici), è il seguente:
"Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti i limiti minimi delle resistenze meccaniche, con le tolleranze relative e i requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza dei leganti idraulici alla definizione ed agli impieghi di ciascuno di essi, nonché la metodologia delle prove per l'accertamento, per ciascun tipo, dei requisiti e delle caratteristiche prescritti".
- La legge 28 luglio 1993, n. 300 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1993, S.O.), reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993".
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1996, S.O.), reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994".
- La legge 19 febbraio 1992, n. 142 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1992, S.O.), reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (per il titolo v. nelle note alle premesse), lettere A e C, è il seguente: "Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in:
A. Cementi normali e ad alta resistenza:
portland;
pozzolanico;
d'altoforno;
B. Cementi per sbarramenti di ritenuta:
portland;
pozzolanico;
d'altoforno".