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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999

Art. 33

Insinuazione del credito
1. Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure.
Note all'art. 33:
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".
- Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, reca: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".