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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  3-6-1994

Art. 139

Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.
2. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole elementari statali.
3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei convitti nazionali sono conferite con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.
4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento.
5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.