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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 323

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli Impianti telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1995)
Testo in vigore dal:  1-7-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;
Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori di costruzione, esercizio, manutenzione, riparazione e demolizione degli impianti telefonici, a cui siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Le norme del presente decreto non si applicano ai servizi ed impianti gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.