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REGIO DECRETO 7 marzo 1940, n. 683

Concessione di alcune distinzioni onorifiche di guerra ai personali che hanno partecipato alla spedizione in Albania ed ai loro congiunti. (040U0683)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  16-7-1940 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, che istituisce il distintivo d'onore per i mutilati di guerra;
Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione della croce al merito di guerra e le modalità per il suo conferimento;
Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 206, che istituisce il diploma d'onore dei Caduti nella guerra 1915-18;
Visto il R. decreto 24 maggio 1919, n. 800, relativo alla istituzione della medaglia di gratitudine nazionale per le madri dei Caduti in guerra;
Visto il R. decreto 24 marzo 1921, n. 447, che istituisce un distintivo d'onore per gli orfani di guerra;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al personale del Corpo di spedizione in Albania, della Regia marina a bordo o a terra dislocato in Albania, della Regia aeronautica - mobilitato per la speciale esigenza - ed inoltre ai militarizzati e ai civili al seguito delle truppe che abbiano partecipato alla spedizione stessa nel periodo compreso fra il 7 aprile (data d'imbarco) e il 16 aprile 1939-XVII (data di assunzione della Corona d'Albania da parte di Sua Maestà il RE IMPERATORE), sono estese le disposizioni riguardanti la concessione della croce al merito di guerra sempre che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguita una promozione o nomina per merito di guerra;

b) siano stati feriti in combattimento, quando la ferita dia diritto all'apposito distintivo;

c) si siano segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una decorazione al valor militare.