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REGIO DECRETO 20 ottobre 1939, n. 1848

Modificazioni alle norme vigenti sulla concessione della medaglia al valore aeronautico e su quella commemorativa d'imprese aeronautiche. (039U1848)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  5-1-1940 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 27 novembre 1927-VI, n. 2297, che istituisce la medaglia al valore aeronautico e quella commemorativa d'imprese aeronautiche, modificato con il Regio decreto 24 marzo 1932-X, n. 433;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Allo scopo di consentire la concessione della medaglia al valore aeronautico o di quella commemorativa d'imprese aeronautiche, ai Reparti, agli Enti ed ai Comandi che partecipano ad imprese aviatorie particolarmente difficili o di segnalata importanza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1



L'art. 1 delle norme approvate con R. decreto 27 novembre 1927-VI, n. 2297, è sostituito dal seguente:

«Per atti ed imprese di singolare coraggio, perizia e filantropia compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense:

a) medaglia al valere aeronautico;

b) medaglia commemorativa d'imprese aeronautiche.

«Le suddette ricompense possono essere d'oro, d'argento e di bronzo».