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REGIO DECRETO 5 settembre 1938, n. 1823

Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede. (038U1823)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/09/1941)
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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal:  24-12-1938

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 226 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, con il quale il Governo del Re è stato autorizzato ad emanare le norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo delle norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede, visto, d'ordine Nostro, dal DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Benni

Visto, il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1938-XVII

Atti del Governo, registro 403, foglio 108. - Mancini