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REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1937, n. 1901

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia. (037U1901)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 febbraio 1938, n. 168 (in G.U. 22/03/1938, n. 66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-12-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di emanare provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia;
Considerato che a causa della particolare natura della laguna e dell'importante logorio dell'acqua si sono verificati gravi deperimenti materiali sulle costruzioni, tali da mettere in serio pericolo le condizioni statiche di esse;
Ritenuto che per riparare i danni prodotti dal detto deterioramento e prevenire maggiori deterioramenti e pericoli sempre più gravi in un prossimo avvenire, si rende necessario ed urgente provvedere alla esecuzione di importanti lavori a cura ed a spese dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra per la marina, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nella città di Venezia, per quanto attiene al centro e all'isola della Giudecca, e alle isole di Lido, Murano e Burano, sarà provveduto a cura e spese dello Stato:

a) alla escavazione e sistemazione, previo prosciugamento, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti e per il loro progressivo interrimento e per la necessità di approfondirli per portare i relativi fondali alla quota necessaria alla libera espansione della marea;

b) alla esecuzione di quelle maggiori fondazioni degli edifici e delle rive prospicienti che fossero richieste dal predetto approfondimento dei fondali originari;

c) alla sistemazione dei ponti in relazione ai lavori suddetti;

d) alle riparazioni e sistemazioni di edifici monumentali dello Stato in dipendenza dei lavori previsti nel presente articolo qualora non siano sufficienti le assegnazioni ordinarie di bilancio;

e) alle altre opere, che in luogo dei lavori, previsti dalla precedente lettera b) si rendessero necessarie per la sistemazione dell'edilizia locale anche per ragioni igieniche.