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REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1934, n. 1723

Aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito. (034U1723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1934, n. 2110 (in G.U. 14/01/1935, n. 11).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  1-10-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899, sopra citata, ed altre disposizioni in vigore;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale.

La parte metropolitana è alla dipendenza del Ministero della guerra il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale è alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero delle colonie che vi provvede con il proprio bilancio.

Nel presente decreto viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana.

L'organizzazione della parte coloniale e stabilita da altre disposizioni.