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REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. 1503

Norme per i censimenti generali e per il 7° censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei possedimenti italiani. (030U1503)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 dicembre 1930, n. 1839 (in G.U. 30/01/1931, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-1930 al: 17-2-1939
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la opportunità di addivenire all'esecuzione a periodi più brevi dei censimenti generali della popolazione del Regno e di compiere contemporaneamente ad essi quelli della popolazione delle Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani;
Ritenuta la necessita urgente ed assoluta di emanare a tal uopo le norme necessarie per predisporre i lavori di preparazione del prossimo censimento;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e dei Ministri per gli affari esteri, per le colonie e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I censimenti generali della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani, si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, ogni cinque anni alla data fissa e immutabile del giorno 21 di aprile.
Nei riguardi delle popolazioni indigene delle Colonie le operazioni potranno essere limitate a rilevazioni o a indagini speciali da stabilirsi di comune accordo tra l'Istituto centrale di statistica e il Ministero delle colonie.