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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1922, n. 1362

Che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra la coniazione e vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia. (022U1362)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-11-1922 al: 17-4-1941
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294, che istituisce la medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia;
Visto il R. decreto 19 gennaio 1922, n. 1229, che estende l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia dell'Unità d'Italia anche ai combattenti che hanno diritto alla medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-918;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È concessa all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia dell'Unità istituita col R. decreto 19 gennaio 1922, n. 1229.