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REGIO DECRETO-LEGGE 20 aprile 1920, n. 451

Che, abrogando il R. decreto-legge 21 novembre 1919, n. 2143, detta nuove norme per l'ordinamento provvisorio del R. esercito. (020U0451)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  22-4-1920 al: 30-1-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto n. 525, del 14 luglio 1898 e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace il R. esercito ritorna all'ordinamento del periodo anteriore alla guerra, con tutte quelle riduzioni e modificazioni che sono stabilite nei capi e negli articoli seguenti.

È abrogato il R. decreto 21 novembre 1919, n. 2143, ed è abrogata altresì ogni altra disposizione incompatibile col presente decreto.