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REGIO DECRETO 16 marzo 1911, n. 276

Che stabilisce talune norme per il conferimento degli ordini equestri. (011U0276)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-4-1911 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
DEGLI ORDINI DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO
E DELLA CORONA D'ITALIA
GENERALE GRAN MASTRO
Veduto l'art. 2 del R. magistrale decreto 3 dicembre 1885;
Considerando che è opportuno regolarne l'applicazione in modo che pienamente corrisponda alle disposizioni in esso contenute per quanto riguarda i casi di benemerenze eccezionali, nell'intento di accrescere lustro e decoro ai Nostri Ordini cavallereschi;
Sentito il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero Mauriziano, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di

Nostro moto proprio ed in virtù della Nostra R. prerogativa ed autorità magistrale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nessun nazionale potrà conseguire per la prima volta maggior grado di quello di cavaliere e le promozioni dovranno aver luogo secondo l'ordine progressivo dei gradi stessi.