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REGIO DECRETO 3 dicembre 1885, n. 3567

Che stabilisce nuove norme per le nomine e promozioni negli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia. (085U3567)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-1-1886 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
e degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia
GENERALE E GRAN MASTRO
Visto il R. decreto 20 febbraio 1868, col quale a consacrare la memoria del gran fatto della ricostituita Unità Nazionale venne istituito l'Ordine Cavalleresco della Corona d'Italia;
Visto il decreto di pari data col quale vennero stabilite nuove regole per la ammessione e le promozioni nell'antico ed illustre Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro;
Essendo Nostra volontà che le due Istituzioni Cavalleresche si rendano per il ristretto numero e per la qualità dei decorati sempre più degne della fama che meritano per le loro origini gloriose;
Sentiti il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di

Nostro moto-proprio, ed in virtù della Regia Nostra prerogativa ed autorità Magistrale, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi di decorati dell'Ordine della Corona d'Italia non potrà oltrepassare:

Pei Cavalieri di Gran Croce il numero di dodici;

Pei Grand'Uffiziali il numero di trenta;

Pei Commendatori il numero di cento;

Per gli Uffiziali il numero di duecento;

Pei Cavalieri il numero di milleduecento.

Rimane parimenti fissato a trecento il numero annuo delle nomine a cavalieri dell'Ordine Mauriziano, restando in vigore per le quattro classi superiori gli attuali regolamenti.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà annualmente ad una razionale ripartizione dei numeri stabiliti dal presente articolo fra i varii Ministeri.

Non sono comprese in questi numeri le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del moto proprio e quelle relative ai Grandi Uffiziali dello Stato, ai funzionari collocati a riposo ed a personaggi esteri.