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REGIO DECRETO 28 marzo 1867, n. 3629

Col quale sono designate le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (067U3629)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-4-1867 al: 14-5-1867
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Regio Decreto del 21 dicembre 1850 che approva il Regolamento sulle attribuzioni dei Ministeri e Segretari di Stato;
Vedute le Leggi 23 marzo 1853 e 20 novembre 1859, e il Regolamento 23 ottobre 1853 sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Saranno sottoposti a deliberazione del Consiglio dei Ministri i seguenti oggetti:

1° Le questioni d'ordine pubblico e di alta amministrazione;

2° I progetti di Legge da presentarsi al Parlamento;

3° I progetti di Trattati;

4° Quelli dè Decreti organici;

5° Le quistioni di diritto internazionale e d'interpretazione dei Trattati;

6° I conflitti di attribuzioni fra i diversi Ministeri e gli Uffizi che da essi dipendono;

7° Le petizioni che dal Parlamento sono inviate al Consiglio dei Ministri;

8° Le proposte per le Sedi vescovili ed arcivescovili;

9° Le nomine al Senato del Regno, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai Comandi generali e quelle dei Ministri presso le Potenze estere, dei Presidenti, Procuratori generali ed Avvocati generali presso i Collegi giudiziari, dei Prefetti, Sotto-prefetti, Comandanti delle divisioni militari, dei dipartimenti marittimi , e le nomine dei Segretari generali dei Ministeri, dei Direttori generali e degli altri Capi delle Amministrazioni generali centrali e delle Amministrazioni governative provinciali;

10° La concessione dei titoli di nobiltà e degli ordini cavallereschi, l'autorizzazione a portare decorazioni estere e la distribuzione di quelle che dai Governi esteri sono destinate ai nazionali;

11° Le dimissioni, collocazioni a riposo, e destituzioni dei funzionari indicati nel precedente numero 9.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/03/1867, n. 88 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.