stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 17 luglio 1861, n. 123

Circa il corso legale della lira italiana, dè suoi multipli e summultipli, e circa il corso ed il ragguaglio delle monete battute dai cessati Governi delle varie Provincie d'Italia. (061U0123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/1861 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  18-8-1861 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti li Decreti:
In data 17 agosto 1860 del Prodittatore della Sicilia;
In data 25 settembre 1860 del Dittatore delle Provincie Meridionali d'Italia;
In data 4 e 24 ottobre 1860 del Regio Commissario straordinario nelle Provincie delle Marche;
In data 30 settembre e 10 novembre 1860 del R. Commissario straordinario nelle Provincie dell'Umbria;
In data 28 giugno 1859 della Giunta centrale provvisoria di Governo di Bologna;
In data 29 settembre 1859 del Consiglio dè Ministri in Toscana;
In data 28 novembre 1823 e 21 giugno 1833 del cessato Governo Estense;
In data 22 luglio 1819 e 27 dicembre 1829 del cessato Governo Parmense;
In data 5 luglio 1839 del Governatore di Lombardia;
Vista la legge 20 novembre 1859, n.° 3771;
Visti i Regi Editti 26 ottobre 1826 e 26 novembre 1842;

Sulla

proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1



La lira italiana e i suoi multipli e summultipli hanno corso legale in tutte le Provincie del Regno d'Italia.

Le monete decimali d'oro sono ammesse al corso legale, secondo i varii atti legislativi sopracitati.