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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 70

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  9-7-2013

Art. 18

Abrogazione di norme
1. Sono abrogati:
d) all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e in misura non inferiore al 30 per cento»;
j) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «Il bilancio della Scuola è predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.».
Note all'art. 18:
- L'art. 7-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 7-bis.
Formazione del personale.».
- Per il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto:
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni). (In vigore dal 15 novembre 2009)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lettera a).
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. (Abrogato).
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 178 del 2009, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Organi). (In vigore dal 29 dicembre 2009)
1. Sono organi della Scuola:
a) (abrogata);
b) il Comitato di gestione;
c) il Presidente.».
- L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 178 del 2009, abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 5. Il Comitato di programmazione.».
- Per il testo degli articoli 10, 12 e 15 del citato decreto legislativo n. 178 del 2009, come modificati dal presente decreto, si vedano le note all'art. 16.