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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 aprile 2008, n. 88

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/6/2008
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  5-6-2008

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera u), le Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «Regno di Nettuno»;
Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;
Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto lo studio conoscitivo propedeutico realizzato dalla Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli, finalizzato all'istituzione dell'area protetta marina «Regno di Nettuno», trasmesso dal medesimo Ente il 12 febbraio 2001;
Visti gli esiti della riunione del 27 febbraio 2007, relativamente alla proposta di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», siglata dai comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida, dalla provincia di Napoli e dalla regione Campania;
Vista l'istruttoria tecnica preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine;
Sentiti la Regione Campania, la Provincia di Napoli, i comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 dicembre 2007 di istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Visti gli esiti della riunione della Conferenza unificata in sede tecnica del 4 settembre 2007;
Visto il parere favorevole sullo schema di regolamento di disciplina, espresso nella seduta del 20 settembre 2007, Repertorio atti n. 71/CU, dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4112/2007, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2007;
Vista la nota del 1° aprile 2008 prot. UL/2008/3427 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato

necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno»; Decreta:

Art. 1

1. È approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 aprile 2008 Il Ministro: Pecoraro Scanio

Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto

del territorio, registro n. 5, foglio n. 44

Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note allle premesse:
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O.
- Il comma 1, dell'art. 36, della legge 6 dicembre 1991, n. 349, recante «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O., è il seguente:
«1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "Regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano";
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei";
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco».
- Il comma 10, dell'art. 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, S.O., è il seguente:
«10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
- Il comma 2, dell'art. 77, del decreto legislativo 31 marzo 1993, n. 112, recante: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione, del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O., è il seguente:
«2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.».
- Il comma 14, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante: «Nuovi interventi in campo ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, è il seguente:
«14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- L'art. 8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante: «Disposizioni in campo ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, è il seguente:
«8. All'art. 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e"».
- Il comma 1, dell'art. 18, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O., è il seguente:
«Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). - 1. in attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.».
- Il comma 1, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2003, n. 215., è il seguente:
«Art. 2 (Direzione generale per la protezione della natura). 1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;
b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
c) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di intesa, per le parti competenza, con la direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
d) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee-guida di indirizzo e la predisposizione del piano nazionale per la biodiversità, nonché istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;
e) adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;
f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine;
g) attuazione e gestione della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti comunitari;
h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio di incidenti marini;
l) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di inquinamento marino;
m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;
n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;
o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;
p) divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed ambientale della relativa tutela e possibilità di sviluppo compatibile, presso gli operatori e i cittadini.».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.