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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  14-5-2003

Art. 15

Espressione del voto
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.
2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
4. In caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione fra più candidati.
6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
7. Se l'elettore segna più di un contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.
8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto è attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa.
9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.
Nota al'art. 15:

- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. E nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda».