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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/2023)
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vigente al 11/05/2024
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  • Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera
    elettorale
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  • Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle
    consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione
    della tessera elettorale permanente.
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Testo in vigore dal:  8-11-2000

Art. 2

Caratteristiche della tessera elettorale
1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.
2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:
a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo;
d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.
3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.
4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.
5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.
6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 58, primo comma, della Costituzione, è il seguente:
"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.".