stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2000, n. 198

Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace.

nascondi
vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  3-8-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina il coordinamento e l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per "legge" la legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;
b) per "Ministero" il Ministero della giustizia;
c) per "Ministro" il Ministro della giustizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazioni delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468 (per l'argomento, vedasi in note alle premesse), concerne: "Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374".
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il "referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 22 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale), è il seguente:
"Art. 22 (Norma di coordinamento e di attuazione). - 1.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al capo I".
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa)".
Note all'art. 1:
- Per il capo I della citata legge 24 novembre 1999, n. 468, vedasi in nota al titolo.
- La legge 21 novembre 1991, n. 374, disciplina la istituzione del giudice di pace.