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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1998, n. 177

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-6-1998
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vigente al 13/05/2024
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Testo in vigore dal:  21-6-1998

Art. 1

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 7 giugno 1998 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Flick