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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1997, n. 167

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-7-1997
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vigente al 13/05/2024
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Testo in vigore dal:  3-7-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata

la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 21 giugno 1997; Decreta:

Art. 1

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 21 giugno 1997 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Flick