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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1996, n. 158

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-4-1996
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vigente al 12/05/2024
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Testo in vigore dal:  10-4-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata

la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 26 marzo 1996; Decreta:

Art. 1

1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'art. 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 26 marzo 1996 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO