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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 207

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/7/1993
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Testo in vigore dal:  11-7-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 2 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
"Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche ed essere omologato con le modalità stabilite dall'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, come integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987, e in data 19 ottobre 1987, n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1987.
2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente, nell'art. 2, secondo comma, e nell'art. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 1986".