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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1989, n. 336

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989
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vigente al 13/05/2024
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Testo in vigore dal:  24-10-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 10 ottobre prossimo;
Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

1. La supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica, prevista dall'art. 86, primo comma, della Costituzione, è esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato con il titolo di "Presidente supplente della Repubblica", a decorrere dal 10 ottobre 1989 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI