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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 1989, n. 117

Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/1989)
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Testo in vigore dal:  2-4-1989

Art. 6

Lavoro straordinario - Incompatibilità

Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelle previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, né effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
2. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente.