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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1988, n. 38

Ulteriore proroga, fino alla data di approvazione della nuova convenzione, e comunque per non oltre due mesi, della durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/3/1988
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Testo in vigore dal:  8-3-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, concernente la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1987, n. 335, recante proroga per mesi sei dalla predetta concessione;
Considerato che per effetto della proroga la vigente concessione alla RAI andrà a scadere il 10 febbraio 1988;
Rilevata la necessità di prorogare ulteriormente per il periodo di due mesi la durata della concessione al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva e di completare il procedimento di formazione della nuova convenzione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista l'adesione alla proroga espressa dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1988;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è ulteriormente prorogata sino alla data di approvazione della nuova convenzione e comunque per non oltre due mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

MAMMÌ, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1988

Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 14 AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:
Il D.L. n. 807/1984 reca disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radio televisive (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'8 febbraio 1985).