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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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vigente al 19/04/2024
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  • DISPOSIZIONI GENERALI
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  • 16
  • COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO
    IN GENERE NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITÀ DELLO STESSO.
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  • DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETÀ LATERALI DALLA SEDE
    FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITÙ E
    DELL'ATTIVITÀ DI TERZI IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
    DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
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  • 63
  • SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEI PASSAGGI
    A LIVELLO E PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI
  • 64
  • 65
  • 66
  • UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN
    CASO DI MOBILITAZIONE DELLE FORZE ARMATE E DI GUERRA
  • 67
  • INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI CADAVERI RINVENUTI
    SULLA SEDE FERROVIARIA
    E PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE IN CASO DI INCIDENTE
  • 68
  • 69
  • 70
  • ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
    RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI.
    APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI

    Capo I
    GENERALITÀ
  • 71
  • PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI DIRETTORI DI ESERCIZIO DELLE FERROVIE
    IN CONCESSIONE
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE NORME REGOLAMENTARI
    E DI DISPOSIZIONI INTERNE

    Capo I
    DISPOSIZIONI COMUNI
  • 95
  • DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE IN CONCESSIONE
  • 100
  • 101
  • 102
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 103
  • 104
Testo in vigore dal:  30-11-1980

Art. 84


Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e sopratasse o per il prezzo del biglietto di trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e alle persone che siano obbligate in solido.
L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare comunicazione, con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.